VISTA la L.R. n. 36 del 16/12/2005 così come successivamente modificata ed integrata;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 492 del 07/04/2008 e s.m.i;
VISTA la Delibera del Consiglio Regionale n. 106 del 21.10.2008 e s.m.i;
VISTA la L.R. n. 22 del 27/12/2006 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Comunale per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Serra San Quirico, approvato dal Consiglio Comunale con delibera
n. 20 del 28/04/2023 ed aggiornato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 145/2023 (Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 22/12/2023);
RENDE NOTO CHE
È INDETTO AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO CITTADINI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA
Il presente bando di concorso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, necessitano di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello del mercato degli affitti.
REQUISITI PER L’ACCESSO
Gli aspiranti assegnatari devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all’Unione Europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all’Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Serra San Quirico, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della Regione;
c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell’ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all’ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall’adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l’individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l’atto previsto dal comma 2 dell’articolo 20 quinquies;
d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato ed aggiornato annualmente dalla Giunta regionale. Per l’anno 2025 tale limite è pari a € 13.877,00, tale limite è incrementato del 20 % per le famiglie mono-personali e pari a € 16.652,40. Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell’articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell’articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l’impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza;
In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l’attribuzione del punteggio di cui all’art. 1 lett. A (condizioni soggettive) dell’all. A) della L.R. 22/2006 (punto n. 1 art 12 lettera A) del presente Regolamento, l’interessato dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare che verrà valutata dalla Commissione preposta.
e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
e bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.
Il requisito di cui alla lettera e bis) non si applica nell’ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all’integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.
I soggetti iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), istituita con la legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alle lettere a bis) e b).
I requisiti debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e), anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell’assegnazione e successivamente nel corso della locazione.
La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite massimo di cui alla lettera d) del comma 1 fino ad un valore pari a 2,5 volte tale limite, e nella fattispecie di cui al comma 4 dell’articolo 20 septies.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al bando di concorso deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello disponibile sui seguenti siti internet istituzionali:
www.comune.serrasanquirico.an.it;
www.ats10.esinofrasassi.it
La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive di notorietà dovranno essere compilate in ogni parte e in modo tale da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti e i punteggi richiesti.
La mancata sottoscrizione ovvero la mancata allegazione della fotocopia di documento di identità del dichiarante danno luogo ad esclusione.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande devono essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune o inviate a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.serrasanquirico@emarche.it (se firmate digitalmente) o spedite tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Serra San Quirico – Piazza della Libertà, 1 – 60048 Serra San Quirico (An).
In tale caso ultimo, per la verifica del termine di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione.
Le domande devono pervenire entro il 7 GENNAIO 2026 a pena di esclusione.
Per i cittadini italiani residenti all’estero il suddetto termine è prorogato di 10 giorni, pertanto il termine di scadenza è fissato per il 17 GENNAIO 2026.
ISTRUTTORIA E GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE
L’istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi così come previsto dal “Regolamento per le assegnazioni di alloggi di ERP” approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 28/04/2023.
Per la formazione della graduatoria provvisoria il Comune si avvale di un’apposita Commissione.
OPPOSIZIONE ALLA GRADUTORIA PROVVISORIA
La graduatoria provvisoria viene formata entro il termine massimo di 180 giorni dalla scadenza del Bando è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio.
Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l’indicazione del punteggio conseguito, dell’eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini – comunque non superiori a 15 giorni – per la presentazione di osservazioni e di quant’altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.
Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di 15 giorni.
GRADUATORIA DEFINITIVA
Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l’eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di ERP sovvenzionata.
La graduatoria definitiva viene pubblicata all’albo Pretorio del Comune di Serra San Quirico per 15 giorni. Di essa si dà altresì notizia mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Serra San Quirico, ed ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente la posizione in graduatoria e l’indicazione del punteggio conseguito.
La graduatoria avrà validità biennale dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI, VERIFICHE E RINUNCE
In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell’appartamento, che viene compiuta per iscritto dall’assegnatario o da persona da questi delegata. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta, l’alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.
L’assegnazione viene effettuata in base all’ordine stabilito dalla graduatoria ed alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell’assegnatario.
L’alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 gg dalla stipula del contratto di locazione. A tal fine il Comune invia all’ERAP territorialmente competente, il provvedimento di assegnazione entro 10 giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell’assegnatario senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.
I concorrenti convocati per l’assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune. La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto di assegnazione.
L’aspirante assegnatario è tenuto ad esercitare il diritto di scelta dell’appartamento entro e non oltre 5 giorni dalla visita dell’alloggio proposto.
Decorso inutilmente tale termine l’interessato decade dal diritto di scelta e si procederà all’assegnazione d’ufficio.
CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari sarà calcolato dall’ente gestore secondo quanto stabilito dal Titolo III Capo IV della L.R. n. 36/2005” e s.m.i..
Il Coordinatore dell’ATS 10
Lamberto Pellegrini
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:
Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679
Titolare del trattamento: Comune di Serra San Quirico, indirizzo postale Piazza della Libertà n.1, indirizzo di posta elettronica protocollo@serrasanquirico.pannet.it, numero di telefono +39 0731 8181.
Responsabile della Protezione Dati (RPD): Indirizzo di posta elettronica presso l’Ente del RPD: rpd@comune.serrasanquirico.an.it.
Finalità: La finalità del trattamento dei dati personali raccolti in sede di attuazione dei compiti istituzionali è esclusivamente la gestione dell’Avviso Pubblico le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Serra San Quirico.
Base giuridica: La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. e del Regolamento UE 2016/679 (il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) e dall’art. 9, par. 2, lett. g del Regolamento UE 2016/679 (“trattamento di categorie particolari di dati personali”: il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato).
Destinatari dei dati personali: I dati personali conferiti sono comunicati al personale autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative, a responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto.
Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale: I dati personali conferiti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Periodo/criteri di conservazione: I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini e nelle modalità previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.
Diritti dell’Interessato: L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18) opposizione (art.21) dei dati personali inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento o una e-mail all’indirizzo protocollo.serrasanquirico@emarche.it.
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