VISTA la L.R. n. 36/2005, così come modificata ed integrata da ultimo con L.R. n. 16/2021, recante norme in materia di “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”;
VISTO il Regolamento per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.11.2019, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02.05.2023;
VISTO, altresì, che, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento suddetto, per tutto quanto ivi non previsto e disciplinato, si rinvia all’ordinamento giuridico vigente in tema di politiche abitative.
VISTA la propria determinazione n. 263 del 31/05/2023;
RENDE NOTO CHE
È bandito, ai sensi della vigente normativa, un pubblico concorso per la formulazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata nel Comune di Sassoferrato, che saranno disponibili nel periodo di efficacia della suddetta graduatoria.
ART. 1 – A CHI È RIVOLTO IL BANDO
Il presente bando di concorso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, hanno bisogno di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello del mercato degli affitti.
ART. 2 – CITTADINI CHE POSSONO FARE DOMANDA
Possono fare domanda tutti i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 20 quater L.R. 36/2005 e ss.mm.ii., di seguito elencati:
a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all’Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all’Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale;
b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Sassoferrato, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di applicare quanto previsto dall’art. 20/quater, comma 1 lett. b), seconda parte;
c) non essere titolari di una quota superiore al 25% del diritto di proprietà o altro dritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, limitatamente ad altra abitazione
situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili.
Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell’abitazione per effetto di provvedimento giudiziario;
Si considera abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare quella avente una superficie utile calpestabile non inferiore a:
a) mq. 30 per nucleo familiare composto da una persona;
b) mq. 45 per nucleo familiare composto da due persone;
c) mq. 54 per nucleo familiare composto da tre persone;
d) mq. 63 per nucleo familiare composto da quattro persone;
e) mq. 80 per nucleo familiare composto da cinque persone;
f) mq. 90 per nucleo familiare composto da sei o più persone.
d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite fissato dalla Giunta Regionale. Per l’anno 2025 tale limite è pari a € 13.877,00, tale limite è incrementato del 20 % per le famiglie mono-personali e pari a € 16.652,40. In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l’attribuzione del punteggio di cui all’art. 13, l’interessato dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare che verrà valutata dalla Commissione preposta.
e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
f) ai sensi dell’art. 2 L.R. n. 16 del 15/07/2021 di non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta di parte ai sensi dell’art. 444 c.p.p., condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni. Tale requisito non si applica nell’ipotesi di intervenuta riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 del Codice Penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata i soggetti che abbiano provveduto all’integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui sopra;
ART. 3 – COME SI PRESENTA LA DOMANDA
La domanda di ammissione al Concorso pubblico per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata nel Comune di Sassoferrato deve essere redatta esclusivamente utilizzando lo Schema predisposto dal Comune.
Lo schema di domanda sarà disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Sassoferrato o scaricabile dai siti internet istituzionali:
www.comune.sassoferrato.an.it
www.ats10.esinofrasassi.it
La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte dal richiedente, dovranno essere compilate in ogni parte e in modo tale da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti dal richiedente. La mancata sottoscrizione ovvero la mancata allegazione della fotocopia di documento di identità del dichiarante danno luogo ad esclusione.
ART. 4 – ENTRO QUANTO TEMPO È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune
entro il 7 GENNAIO 2026
a pena di esclusione.
Per i soli cittadini italiani residenti all’estero il termine è prorogato di ulteriori 15 giorni e quindi la scadenza è il 22/01/2026.
Entro i termini suddetti, in orario di apertura al pubblico, la domanda può essere consegnata a mano, ovvero spedita con raccomandata A.R. In tale ultimo caso, per la verifica del termine di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione.
*Gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali sono i seguenti: lunedì – mercoledì – venerdì: 9:00 – 13:00; martedì e giovedì: 15:30 – 18:30.
ART. 5 – GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE
Le domande pervenute saranno esaminate in via istruttoria dalla Commissione comunale prevista dall’art. 12 del citato Regolamento comunale.
L’istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del nucleo familiare richiedente, così come previsto dal vigente Regolamento Comunale per l’assegnazione di alloggi ERP, ed indicati nell’allegato schema di domanda.
ART. 6 – PUBBLICAZIONE E PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI
La graduatoria provvisoria è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l’indicazione del punteggio conseguito, dell’eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini – comunque non superiori a 15 giorni – per la presentazione di osservazioni e di quant’altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.
Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di 15 giorni.
ART. 7 – GRADUATORIA DEFINITIVA
Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l’eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di ERP sovvenzionata.
La graduatoria così formulata viene approvata con atto di Giunta e viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni.
Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente la posizione in graduatoria e l’indicazione del punteggio conseguito.
Tale graduatoria ha validità per due anni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. Scaduto tale termine, la graduatoria decade automaticamente.
ART. 8 – VERIFICA DEI REQUISITI E DEI PUNTEGGI PRIMA DELL’ASSEGNAZIONE
Prima dell’assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all’aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l’assegnazione.
Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio in relazione all’ “alloggio improprio”, “alloggio antigienico”, “alloggio inadeguato” di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento.
La perdita dei requisiti e il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dal Comune con lettera raccomandata; l’interessato entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell’ufficio preposto all’istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione. In quest’ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.
ART. 9 – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI, VERIFICHE E RINUNCE
In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell’appartamento, che viene compiuta per iscritto dall’assegnatario o da persona da questi delegata. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta l’alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.
L’assegnazione viene effettuata in base all’ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell’assegnatario.
L’alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione. A tal fine il Comune invia all’ERAP, territorialmente competente, il provvedimento di assegnazione entro 10 giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell’assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.
Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l’assegnazione avviene di norma senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5 per cento:
a) famiglie monopersonali: mq 44;
b) famiglie composte da due persone: mq 59;
c) famiglie composte da tre persone: mq 68;
d) famiglie composte da quattro persone: mq 77;
e) famiglie composte da cinque persone: mq 94;
f) famiglie composte da sei o più persone: mq 105.
In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell’alloggio, con provvedimento motivato, il Comune può derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq 14 l’assegnazione avviene a titolo provvisorio. In tal caso il Comune e l’ERAP competente propongono all’assegnatario soluzioni alternative entro il periodo della assegnazione provvisoria.
I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell’assegnatario sia presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l’uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili.
I concorrenti convocati per l’assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune. La rinuncia non motivata comporta la perdita
del diritto all’assegnazione e l’esclusione dalla graduatoria.
In entrambe le ipotesi di perdita del diritto all’assegnazione, il Comune garantisce in ogni caso il diritto al contraddittorio e, a tal fine, invita l’aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine non inferiore a 10 giorni, assegnato dal Comune.
L’aspirante assegnatario è tenuto ad esercitare il diritto di scelta dell’appartamento entro e non oltre 5 giorni dalla visita dell’alloggio proposto.
Decorso inutilmente tale termine l’interessato decade dal diritto di scelta e si procederà all’assegnazione d’ufficio.
ART. 10 – CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione dovuto dall’assegnatario sarà calcolato dall’Ente gestore secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 36/2005 e successive modifiche e integrazioni.
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ed in particolare quelle contenute nella Legge Regionale 36//2005 e successive modifiche e integrazioni, apportate da ultimo con la L.R. n. 16/2021, nonché nel Regolamento comunale per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.11.2019 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02.05.2023.
Le informazioni assunte dall’Ente in relazione al procedimento sono soggette alle norme sulla riservatezza dei dati. Con la presentazione della domanda, il dichiarante autorizza il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e succ. mod.e Regolamento 27/04/2016 n. 2016/679 UE (General Data Protection Regulation – GDPR).
L’autenticità della sottoscrizione, delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono soggette alla disciplina del D.P.R. 445/2000, in merito a modalità e responsabilità conseguenti.
Il Coordinatore dell’ATS 10
Lamberto Pellegrini