AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI FABRIANO
VISTI
- la L.R. n. 36/2005, così come modificata ed integrata da ultimo con L.R. n. 16/2021, recante norme in materia di “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”;
- il Regolamento comunale per la determinazione dei criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata approvato dal Consiglio Comunale di Fabriano approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 07/04/2010 e modificato con successiva deliberazione di n° 38 del 26/04/2022;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel Comune di Fabriano- anno 2025.
Il presente avviso prevede la formazione di una graduatoria di validità biennale ai sensi di quanto previsto dal regolamento sopra indicato.
Art. 1 ‐ REQUISITI RICHIESTI PER L’ACCESSO IN GRADUATORIA:
a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all’Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all’Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Fabriano;
c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento dell’imposta comunale sugli immobili. Nell’ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all’ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente;
Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall’adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l’individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l’atto previsto dal comma 2 dell’articolo 20 quinquies;
d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite fissato dalla Giunta Regionale. Per l’anno 2025 tale limite è pari a € 13.877,00, tale limite è incrementato del 20 % per le famiglie mono-personali e pari a € 16.652,40. Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell’articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell’articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l’impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza;
e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
e bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;
Il requisito di cui alla lettera e bis) del comma 1 non si applica nell’ ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all’integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera;
I soggetti iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), istituita con la legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alla lettera b);
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e), anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell’assegnazione e successivamente nel corso della locazione.
La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite massimo di reddito di cui alla precedente lettera d) fino ad un valore pari a 2,5 volte tale limite e nella fattispecie di cui al comma 4 dell’art. 20 septies della L.R.
L’Unione Montana, nell’assegnare gli alloggi agli aventi diritto, tiene conto, oltre al criterio dell’adeguatezza, delle eventuali particolari esigenze di assistenza sanitaria e delle condizioni di salute degli interessati.
Art. 2 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online dalle ore 12.00 del giorno 21/07/2025 fino alle ore 23.59 del 18/09/2025;
- Per i cittadini italiani residenti all’estero il termine per la presentazione della domanda è fissato alle ore 23.59 del 03/10/2025.
Art. 3 ‐ COME PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande di partecipazione al bando si presentano collegandosi al sito: https://ambitosociale10.sicare.it/sicare/benvenuto.php entro i termini indicati all’art. 2 del presente avviso, secondo le seguenti modalità:
a) In modalità telematica usufruendo del supporto e dell’assistenza delle Organizzazioni Sindacali.
b) In modalità telematica provvedendo autonomamente alla compilazione della domanda e al caricamento degli allegati obbligatori attraverso l’utilizzo di SPID, CIE (Carta di identità elettronica,) Carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Art. 4 – SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Al fine di garantire il necessario supporto ed assistenza tecnica alla compilazione e presentazione della domanda sono attivi i seguenti sportelli:
1) Organizzazioni Sindacali del settore abitativo:
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SUNIA presso CGIL Martedì 15,30 – 18,30 Solo su prenotazione telefonica |
SICET presso CISL FABRIANO Via A. De Gasperi, 50 Tel. 0732 21754 – 22564Mercoledì 09.00 – 12.00 15.00 – 18.00 Giovedì 09.00 – 12.30Solo su prenotazione telefonica |
UNIAT presso U.I.L. Solo su prenotazione telefonica |
L’accesso agli sportelli avverrà esclusivamente su prenotazione telefonica.
Si raccomanda al cittadino la massima collaborazione al fine di non rallentare l’attività degli sportelli, e di fissare l’appuntamento previsto per la presentazione della domanda solo dopo aver raccolto tutta la documentazione necessaria richiesta dal presente avviso.
Art. 5 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono obbligatoriamente essere allegati, a pena di esclusione, secondo le modalità indicate dalla piattaforma o dal servizio di supporto ed assistenza, i seguenti documenti:
– Copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, solo se la domanda viene presentata tramite il servizio di supporto ed assistenza. In caso di accesso
alla procedura, per la presentazione della domanda, tramite l’utilizzo di SPID, CIE (carta identità elettronica), Carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi), non deve essere allegata la copia del documento;
– Copia del titolo di soggiorno in corso di validità ovvero copia della ricevuta di rinnovo (qualora ne ricorra la condizione);
– Copia del verbale medico‐legale di accertamento dell’invalidità civile (qualora ne ricorra la condizione);
– Certificazione competente Servizio AST Ancona alloggio improprio (qualora ne ricorra la condizione;
– Certificazione Servizio competente Servizio AST Ancona alloggio antigienico (qualora ne ricorra la condizione);
– Certificazione competente Servizio AST Ancona /Ufficio Tecnico Comunale alloggio non accessibile (qualora ne ricorra la condizione);
– Certificazione catastale dell’immobile da richiedere all’Ufficio Tecnico Comunale per alloggio inadeguato (qualora ne ricorra la condizione);
– Copia del provvedimento esecutivo di sfratto/sgombero (qualora ne ricorra la condizione);
– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare (qualora ne ricorra la condizione);
– Copia sentenza di separazione omologata o sentenza di divorzio complete delle “condizioni” stabilite (qualora ne ricorra la condizione);
– Copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e dell’Attestazione isee 2025.
La domanda telematica dovrà essere corredata dei file relativi ai documenti indicati alle singole voci della procedura guidata (trattandosi di atti non direttamente reperibili da parte di questo Ente presso altre pubbliche Amministrazioni).
Qualora l’utente voglia rettificare la domanda già trasmessa dovrà inoltrare nuova domanda telematica ed in tal caso quest’ultima annulla quella precedentemente inoltrata.
Art. 6 – PROCEDIMENTO
- Commissione per la formazione della graduatoria – Art. 10 Regolamento: Per la formazione della graduatoria l’Unione si avvale di apposita commissione nominata con Determinazione del Coordinatore d’Ambito 10;
- Istruttoria delle domande – art. 9 Regolamento: L’istruttoria delle domande, è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione.
La Commissione verifica la regolarità e la completezza delle domande pervenute, nonché l’esistenza della documentazione eventualmente prevista dal presente avviso, procedendo altresì agli accertamenti d’ufficio in merito alle dichiarazioni sostitutive. Qualora venissero rilevate delle anomalie/irregolarità o incompletezze, si procederà con la richiesta agli interessati di eventuali chiarimenti e/o integrazione di documentazione. - Graduatoria Provvisoria – art. 14 Regolamento: La graduatoria provvisoria, viene approvata con provvedimento del Coordinatore d’Ambito 10 entro il termine trenta giorni dalla ricezione delle domande.
Entro dieci giorni dalla sua formazione, la graduatoria provvisoria viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione per quindici giorni consecutivi.
Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l’indicazione del punteggio conseguito, dell’eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini – comunque non superiori a 10 giorni – per la presentazione di osservazioni e di quant’altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.
Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di quindici giorni.
È cura e responsabilità dei richiedenti comunicare all’Ufficio competente ogni variazione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni in ordine all’istruttoria della domanda, all’esito della medesima e alle verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione.
La mancata comunicazione della variazione di domicilio esime l’Unione da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla mancata comunicazione di notizie in ordine ai procedimenti attivati con riferimento alla domanda presentata. - Graduatoria definitiva ‐ Termine di validità ‐ Decorrenza efficacia – art. 15 Regolamento: Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione degli eventuali ricorsi, la Commissione decide in ordine ai medesimi e forma la graduatoria definitiva che viene approvata con la Determina del Coordinatore d’Ambito.
La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo ed è pubblicata nell’Albo Pretorio Online dell’Unione Montana dell’Esino Frasassi e del Comune di Fabriano per successivi quindici giorni consecutivi.
L’efficacia della graduatoria, con validità biennale, decorre, con ogni effetto giuridico, dal primo giorno di pubblicazione.
Art. 7 – PUNTEGGI
- La Commissione procede alla formulazione delle graduatorie provvisorie e definitive delle domande attribuendo esclusivamente i punteggi di cui all’Allegato A, art. 11 del Regolamento, in relazione rispettivamente, alle condizioni soggettive e oggettive dichiarate dall’aspirante, secondo le modalità, termini e priorità previsti dal Regolamento stesso.
- I requisiti soggettivi e le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento di presentazione della domanda.
- Si informa che in caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, (non dipendente dalle normali riduzioni previste dalla modalità di calcolo dell’ISEE stesso), per l’attribuzione del punteggio, l’Ufficio competente richiede all’interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare ex art. 12 del Regolamento.
- Le modalità e i termini per l’assegnazione, inclusi i comportamenti dell’aspirante intesi quali rinuncia, la perdita del diritto all’assegnazione nonché i casi di decadenza dalla permanenza in graduatoria sono disciplinati dal Regolamento (artt. da 16 a 18) e dalla vigente disciplina Regionale.
Art. 8 – CONTROLLI
- Prima dell’assegnazione l’Unione Montana dell’Esino Frasassi accerta la permanenza in capo all’aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l’assegnazione ai sensi dell’art. 16 del Regolamento.
- L’Unione Montana, in sede di verifica per l’assegnazione dell’alloggio, ai sensi del predetto art. 16 del Regolamento, può effettuare i dovuti controlli ed accertamenti tecnici atti a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
- In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, l’Unione richiede all’interessato la documentazione. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione richiesta, la domanda viene esclusa.
- Al fine dell’attivazione del procedimento di controllo, in sede di verifica requisiti si trasmette apposita comunicazione agli interessati con l’indicazione del termine per rispondere a quanto richiesto.
- Nel caso di accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere, si procederà all’esclusione dalla graduatoria e dall’assegnazione dell’alloggio, nonché alla segnalazione alle competenti autorità giudiziarie.
Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Il Trattamento dei dati di cui all’art.20 bis del Regolamento, rientra nelle finalità istituzionali direttamente perseguite dagli Enti Locali ed è autorizzato ai sensi:
- del Regolamento 679/2016/UE “General Data Protection Regulation” e del D.Lgs. 30/06/2003 196 e s.m.i.;
- della vigente normativa in materia di Edilizia residenziale pubblica, in particolare L.R. n. 36/2005 e s.m.i.
- Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse e strumentali esclusivamente alle attività relative ai bandi di E.R.P. Sovvenzionata, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. - I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati. Inoltre, i dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici coinvolti nell’attività dei predetti bandi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. L’eventuale rifiuto di conferire i predetti dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti comporta l’inevitabile impossibilità da parte dell’Unione di erogare i servizi ed adempiere agli obblighi nei confronti degli interessati.
Art. 10 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
- l’Unione Montana dell’Esino Frasassi si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti dell’Unione Montana dell’Esino Frasassi e/o del Comune di Fabriano.
- La presentazione delle domande a valere sul presente avviso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.
- L’Unione Montana si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di eventuali modifiche normative.
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non indicato nel presente Avviso Pubblico si rinvia alle norme statali e regionali applicabili nonché al Regolamento del Comune di Fabriano per la determinazione dei criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata.
Di seguito il link per scaricare il modello di autodichiarazione dei mezzi di sostentamento, da compilare in caso di Isee pari a zero secondo quando stabilito all’Art. 7 del presente Avviso.